Le aziende che intendono fare un regalo ai propri dipendenti o clienti affezionati devono attenersi ad alcune norme fiscali.
Per regali a dipendenti
Gli omaggi ai dipendenti dell’impresa vanno inseriti tra i costi di lavoro dipendente e non nelle spese di rappresentanza.
Gli omaggi con valore superiore a 258,23 euro per ciascun periodo d‘imposta sono da considerarsi benefits.
Nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’I.V.A. è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (come sopra ricordato).
La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento sopra indicato per gli omaggi effettuati nei confronti di Terzi.
Per regali a terzi (clienti)
Se il valore unitario del bene regalato è inferiore o uguale a 50 euro esso è interamente deducibile dal reddito d’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la spesa è stata effettuata.
L’importo del regalo deve essere classificato come spesa di rappresentanza che secondo l’articolo 108, comma 2, del Tuir “sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Inoltre secondo il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 :“ si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”
In particolare, come da decreto, rientrano tra le spese di rappresentanza:
- le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte significative attività promozionali dei beni/servizi la cui produzione o scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
- le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione:
di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
- le altre spese per beni e servizi erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza.
Lo stesso D.M. comunica che le spese di rappresentanza sono deducibili in percentuali diverse in base all’ammontare dei Ricavi e proventi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo.
Il limiti di deducibilità sono, dal 2016, i seguenti:
LIMITI DEDUCIBILITA’ DAL 1° GENNAIO 2016
Scaglioni dei ricavi e proventi della gestione caratteristica
Imposti % per ricavi
- Fino a 10 milioni di Euro: 1,50%
- Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro: 0,60%
- Oltre 50 milioni di Euro: 0,40%
Per quanto riguarda l’I.V.A., l’articolo 19 bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, prevede:
- la detraibilità integrale dell’I.V.A. per gli omaggi, rientranti nelle spese di rappresentanza, di costo unitario NON superiore ad euro 50,00;
- l’indetraibilità dell’I.V.A., per gli omaggi di costo unitario superiore ad euro 50,00.
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. per effetto dell’articolo 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.