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FAQ

Le risposte alle domande più comuni in tema di investimento in oro e metalli preziosi, ma anche relativamente alle lavorazioni di metalli preziosi che Plus Valenza effettua normalmente e sulla base di specifiche esigenze.

Perché devo investire in oro?

Perché l'oro è un bene rifugio, che quindi non si svaluta nel tempo e mantiene il proprio valore anche in periodi di crisi finanziaria e senza subire l'effetto dell'inflazione. Inoltre dal 17 gennaio 2000 con la legge numero 7 si è regolamentata la materia dell'oro da investimento tutelando maggiormente gli investitori.

Posso, da privato, acquistare e detenere oro puro?

Sì, dopo la legge 7/2000 anche i privati, oltre alle banche centrali e agli investitori istituzionali che già lo facevano, possono acquistare e detenere oro puro per speculare o proteggere i propri risparmi.

Cos'è l'oro da investimento?

Secondo la legge 7/2000 è considerato oro da investimento l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Chi può vendere oro da investimento?

La legge 7/2000 dice che l'oro da investimento può essere venduto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità.
Plus Valenza è un banco metalli autorizzato che quindi rispetta i requisiti di legge.

Cos’è un banco metalli?

Un Banco metalli è una società che, per legge, è abilitata a comprare e vendere metalli preziosi in quanto “operatore professionale in oro”. Plus Valenza è un banco metalli abilitato che oltre ai metalli preziosi, produce e vende oro da investimento.

Cosa deve essere inciso, per legge, sui lingotti?

I lingotti devono riportare tutte le indicazioni richieste dalla legge ovvero il peso, il titolo ed il marchio del fabbricante che li garantisce.

I lingotti d'oro prodotti da Plus Valenza fino ai 100 grammi sono inoltre sigillati all'interno di un blister anti-manomissione: si tratta dei lingotti blisterati che si differenziano dai lingotti da fusione che hanno pezzature più importanti a partire dai 250 grammi e vengono quindi venduti sfusi.

Cosa si intende per titolo? E cosa sono i carati?

L'oro, in natura, si presenta come una polvere e come tale è un materiale molto friabile: per questo viene unito ad altri metalli per poterne sfruttare la durezza.
L'unione dei metalli prende il nome di lega mentre la quantità di oro in confronto agli altri metalli contenuti nella lega prende il nome di titolo che viene espresso in millesimi per grammo.

Il carato si riferisce, come il titolo, all'oro puro contenuto in una lega e consiste nella ventiquattresima parte di quella lega.

Posso rivendere i miei lingotti in qualsiasi momento?

Si, potete rivendere i vostri lingotti d'oro in qualsiasi momento vogliate senza alcun tipo di problema: l'oro è un metallo prezioso altamente appetibile che viene utilizzato come riserva di valore grazie anche alla sua immediata rivendibilità e conversione in denaro contante.

In quali forme posso trovare l'oro puro? Quale mi conviene acquistare?

L'oro da investimento può esistere sia in forma di lingotto d'oro, sia in forma di monete d'oro.
Non esiste una sostanziale differenza, entrambe le forme hanno valore in quanto costituite da metallo prezioso: la moneta, però, a seconda di quando e dove è stata coniata, possiede anche un valore numismatico.

Quali differenze ci sono tra l'oro fisico e l'oro acquistato in banca?

L'oro può essere acquistato in banca o presso un'azienda abilitata al commercio dell'oro.
In banca, però, l'oro acquistato è virtuale ovvero non viene mai spostato realmente ma si diventa creditori verso la banca di quel quantitativo d'oro.

Il rischio di questo investimento è legato al possibile fallimento della banca o al default finanziario del Paese.

Al contrario, l'oro fisico esiste realmente e viene spostato materialmente da Plus Valenza a voi: il rischio è nullo, fatto salvo quello connesso alla detenzione, poiché possedendolo fisicamente non è soggetto a deterioramento e può essere rivenduto in qualsiasi momento.

Cosa devo fare per comprare dell'oro da investimento?

Comprare oro da investimento è facile: è sufficiente consultare la nostra proposta di prodotti e, una volta individuati quelli di proprio interesse, contattarci per ottenere una consulenza gratuita e senza impegno dopo la quale procedere fisicamente all'acquisto.

Cosa devo fare per vendere il mio oro da investimento?

Vendere oro è semplice: che si tratti di oro usato oppure oro da investimento, noi di Plus Valenza siamo in grado di ritirare qualsiasi quantità e tipologia di oro.
Basta accedere all'area dedicata alla vendita per ottenere maggiori informazioni e una consulenza immediata gratuita e senza impegno per valutare l'opportunità di vendere oro al miglior prezzo con noi.

Quali sono le norme da tenere in considerazione per chi vuole investire in oro?

I soggetti residenti in Italia ,non in regime di impresa, che decidano di vendere un certo quantitativo d’oro devono considerare che , qualora si verifichi una plusvalenza come da art 67, lettera c-ter del Tuir, ovvero costituita dalla differenza fra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il valore di acquisto dell’oro ceduto, è dovuta una imposta sostitutiva pari al 26% sulla plusvalenza realizzata. L’imposta è liquidabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si incassa la somma. Qualora mancasse la documentazione relativa al costo di acquisto del metallo la plusvalenza sarà determinata calcolando il 25% della somma ricevuta alla vendita come da articolo 68,comma 7, lettera d del Tuir. L’imposta sostitutiva, perciò, sarà uguale al 26% sulla plusvalenza calcolata.

Quali sono le norme da tenere in considerazione per chi vuole semplificare la gestione ereditaria tramite l'oro da investimento?

Se si vuole investire in oro al fine di rendere meglio divisibile la propria eredità, o semplicemente per bloccare il valore dei propri averi da trasmettere ai posteri, è necessario sapere che ci sono delle norme fiscali da considerare. Nel 2007 è stata reintrodotta l’imposta di successione, che prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Per coloro che ereditino dei beni è diventato necessario, quindi, ai fini della suddetta dichiarazione, tenere conto anche del valore dell’oro ricevuto. Questo valore, infatti, concorre alla formazione dell’imposta di successione da determinarsi secondo le seguenti aliquote:
  • Il coniuge e i parenti in linea diretta sono esenti fino all’ammontare di 1 milione di euro pro capite, oltre a questa somma l’aliquota è del 4%.
  • Fratelli e sorelle del de cuius sono esenti fino a 100 mila euro pro capite, oltre a questa somma l’aliquota è del 6%
  • Per altri parenti ed affini l’aliquota fissa è del 6%
  • Per soggetti diversi che beneficiano dell’eredità del de cuius l’aliquota è pari all’8% del totale.
Il valore attribuito all’oro al momento della dichiarazione di successione sarà il valore di riferimento iniziale per calcolare una eventuale plusvalenza nel caso di successiva cessione da parte dell’erede. Quindi la differenza fra prezzo di vendita e prezzo attribuito all’oro durante la dichiarazione determinerà la plusvalenza tassabile ad aliquota del 26%.

Quali sono le norme da tenere in considerazione per effettuare regalie aziendali utilizzando oro da investimento?

Le aziende che intendono fare un regalo ai propri dipendenti o clienti affezionati devono attenersi ad alcune norme fiscali.


Per regali a dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti dell’impresa vanno inseriti tra i costi di lavoro dipendente e non nelle spese di rappresentanza. Gli omaggi con valore superiore a 258,23 euro per ciascun periodo d‘imposta sono da considerarsi benefits. Nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’I.V.A. è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (come sopra ricordato). La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento sopra indicato per gli omaggi effettuati nei confronti di Terzi.

Per regali a terzi (clienti)

Se il valore unitario del bene regalato è inferiore o uguale a 50 euro esso è interamente deducibile dal reddito d’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la spesa è stata effettuata. L’importo del regalo deve essere classificato come spesa di rappresentanza che secondo l’articolo 108, comma 2, del Tuir “sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”. Inoltre secondo il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 :“ si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore” In particolare, come da decreto, rientrano tra le spese di rappresentanza:
  • le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte significative attività promozionali dei beni/servizi la cui produzione o scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
  • le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione: di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
  • le altre spese per beni e servizi erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza.
Lo stesso D.M. comunica che le spese di rappresentanza sono deducibili in percentuali diverse in base all’ammontare dei Ricavi e proventi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo.

Il limiti di deducibilità sono, dal 2016, i seguenti:

LIMITI DEDUCIBILITA’ DAL 1° GENNAIO 2016

Scaglioni dei ricavi e proventi della gestione caratteristica Imposti % per ricavi
  • Fino a 10 milioni di Euro: 1,50%
  • Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro: 0,60%
  • Oltre 50 milioni di Euro: 0,40%
Per quanto riguarda l’I.V.A., l’articolo 19 bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, prevede:
  • la detraibilità integrale dell’I.V.A. per gli omaggi, rientranti nelle spese di rappresentanza, di costo unitario NON superiore ad euro 50,00;
  • l’indetraibilità dell’I.V.A., per gli omaggi di costo unitario superiore ad euro 50,00.
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. per effetto dell’articolo 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.